Per anni, a noi Psicologi, ci hanno preso in giro facendoci credere che la cura dei disturbi mentali fosse di competenza esclusiva della psicoterapia, e quindi dei soli “psicoterapeuti”.
A causa di questo penoso luogo comune, determinato in parte da una non chiara definizione di psicopatologia e disturbo mentale, e ovviamente di una loro effettiva comprensione, si è sviluppata in Italia l’idea erratissima secondo la quale gli Atti Tipici della Professione di Psicologo non avessero un ben definito oggetto di cura, al di fuori del disagio, solitamente lieve-moderato.
La verità è che l’oggetto di cura dello Psicologo è sempre la Persona a 360 gradi, con o senza una psicopatologia ovvero un disturbo mentale. Scopri perché leggendo l’articolo.
Un disturbo mentale è una sindrome caratterizzata da un disagio (disturbance) clinicamente significativo nella cognizione, nella regolazione delle emozioni o del comportamento di un individuo *che riflette una disfunzione nei processi psicologici, biologici o evolutivi sottostanti il funzionamento mentale. I disturbi mentali sono in genere associati ad un significativo distress (dolore mentale, sofferenza*) o ad una disabilità nelle occupazioni sociali o in altre importanti attività.
Una risposta prevedibile o culturalmente approvata ad un comune stressor o ad una perdita come la morte di una persona amata NON è un disturbo mentale. Un comportamento socialmente deviante (per esempio politico, religioso, o sessuale) non è un disturbo mentale e i conflitti che sono primariamente tra l’individuo e la società non sono disturbi mentali a meno che la devianza o il conflitto non derivino da una disfunzione nell’individuo come descritto sopra.
Diagnostic and statistical Manual of mental disorders – quinta edizione (DSM 5) pubblicato dall’American Psyciatric Association
N.B nel capitolo in cui il DSM 5 definisce il disturbo mentale, descrive il distress come “mental pain”, dolore mentale (vedi pagina 20 del sopracitato manuale)
Questa definizione di DISTURBO MENTALE è molto importante perché ci fa comprendere meglio chi sia, in primis, il vero soggetto della cura psicologica dei disturbi mentali in ambito psicologico: lo Psicologo.
Se i disturbi mentali sono sindromi, e NON malattie, che riflettono una disfunzione dei processi psicologici, psicologici e biologici o evolutivi sottostanti il funzionamento mentale, allora la loro cura non può non essere una cura supportiva, preventiva e abilitativo-riabilitativa, finalizzata al Recupero Funzionale delle persone che ne soffrono.
L’idea tanto diffusa quanto errata secondo la quale la cura dei disturbi mentali sia di competenza esclusiva dello Psicoterapeuta nasce da una vecchia visione della patologia mentale, intesa essenzialmente come malattia (desease).
Ma ad oggi nel DSM 5 non compare alcuna malattia mentale. Nel Manuale compaiono solo DISTURBI.
Ed in presenza di un disturbo, ad eccezione di quelli indotti da medicinali o droghe, non è possibile differenziare nettamente l’intervento psicoterapeutico da quello supportivo, preventivo e abilitativo-riabilitativo.
La psicoterapia condivide con gli ATTI TIPICI dello Psicologo (sostegno, prevenzione e abilitazione-riabilitazione) le stesse identiche finalità, lo stesso oggetto di cura (nel caso anche della psicopatologia) e gli stessi strumenti di lavoro (vedi articolo 21 del Codice deontologico degli Psicologi)
Definizione della professione di psicologo. La professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
articolo 1 della Legge 56/89 – Ordinamento della professione di Psicologo